Lo Statuto

Art. 1 – Il C.I.F.T. – Centro Italiano di Filatelia Tematica – costituito a Salsomaggiore Terme in data 30 giugno 1963 – è una libera Associazione Culturale autonoma, apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e regolata a norma degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nel totale rispetto della Legge 7 dicembre 2000 N° 383 con la relativa applicazione dell’Art. 3.
Il C.I.F.T. ha una durata illimitata e la sede sociale è fissata in Vasto, Via Camillo Manzitti n. 2.

Art. 2 – Il C.I.F.T. si prefigge i seguenti scopi:
a) favorire e divulgare la diffusione della Filatelia Tematica in tutte le sue specializzazioni;
b) promuovere e organizzare la realizzazione di Mostre filateliche tematiche favorendo anche la partecipazione di giovani e studenti;
c) facilitare e organizzare scambio di materiale filatelico e di altri documenti che abbiano attinenza a collezioni tematiche;
d) prestare assistenza ai Soci in tutte le loro necessità sia dal punto di vista filatelico che sociale;
e) curare una biblioteca nella quale sia possibile consultare a titolo gratuito riviste, cataloghi e pubblicazioni attinenti alla filatelia;
f) pubblicare un Notiziario Tematico, organo ufficiale del C.I.F.T., da inviare gratuitamente a tutti i Soci;
g) promuovere incontri fra i Soci attraverso convegni e tavole rotonde, nonché attraverso un Forum su Internet gestito direttamente dal C.I.F.T.;
h) favorire i contatti fra Soci attraverso la costituzione di Gruppi Tematici, nonché sviluppare tutte quelle attività di “Tempo Libero” coinvolgendo la partecipazione di tutti i Soci;
i) aderire e collaborare con altre Associazioni che svolgono attività filateliche sia in Italia che all’Estero.

Art. 3 – L’iscrizione al C.I.F.T. è aperta a tutti i collezionisti Italiani e Stranieri secondo le norme previste dal Regolamento Interno e che accettino le norme dello Statuto C.I.F.T. .
Le domande di ammissione, nel rispetto del D.lgs 196/2003, dovranno essere inoltrate alla Segreteria e saranno accettate su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Soci Onorari
• Soci Sostenitori
• Soci Ordinari
• Soci Ordinari Stranieri
• Soci Juniores
I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Gli organi del C.I.F.T. sono:
• l’Assemblea dei Soci
• il Presidente
• il Consiglio Direttivo
• il Collegio dei Revisori
• il Collegio dei Probiviri

Art. 6 – I Soci in regola con il versamento della quota sociale godono di tutti i diritti derivanti dal presente Statuto.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota Sociale e hanno diritto al voto.
I Soci Juniores, di età inferiore ai 18 anni, non hanno diritto al voto e sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su proposta di un Socio, previa ratifica dell’Assemblea, potrà nominare come Soci Onorari collezionisti di chiara fama o altre persone ritenute meritevoli.

Art. 7 – Circoli, Enti, Federazioni ed Associazioni varie possono aderire al C.I.F.T. pagando una quota diversa da quella dei Soci e partecipando a tutte le attività associative.
Il loro rappresentante legale, o un suo delegato, può partecipare alle Assemblee del C.I.F.T. con diritto di voto.

Art. 8 – L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente una volta all’anno; quella Straordinaria, sempre dal Presidente, ogni tre anni o quando se ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea Straordinaria, inoltre, deve essere convocata in caso di richiesta motivata sottoscritta da almeno il 10% dei Soci.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli Soci almeno 20 giorni prima e con pubblicazione dell’avviso, quando i tempi lo consentano, sul Notiziario Tematico.
La convocazione deve specificare la data, la località e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.
Le deliberazioni assembleari sono valide se raggiungono la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti/rappresentati in prima convocazione e la maggioranza della metà più uno dei Soci presenti/rappresentati in seconda convocazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 10 in caso di ‘scioglimento’ del C.I.F.T. .

Art. 9 – L’Assemblea Ordinaria approva annualmente il rendiconto economico e finanziario unitamente alla relazione organizzativa; altresì approva il bilancio preventivo.
L’Assemblea delibera gli atti attinenti alla gestione del C.I.F.T. demandati alla sua competenza dal presente Statuto ed esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art.10 – L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente ogni tre anni e nei casi previsti dall’Art. 8; in apertura si procede all’elezione, a maggioranza dei presenti, dei seguenti organismi:

1) l’Ufficio di Presidenza
2) l’Ufficio di Segreteria
3) la Commissione Elettorale (se l’Assemblea è ‘elettiva’)

L’Assemblea Straordinaria è chiamata a pronunciarsi sulle modificazioni dello Statuto, che devono essere preventivamente portate a conoscenza dei Soci, e su atti di rilevante importanza per la vita del Centro.
Delibera lo scioglimento del C.I.F.T. con voti favorevoli corrispondenti a due terzi dei Soci.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.
Le elezioni si svolgono, di norma, ogni tre anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni, nel rispetto della normativa stabilita dal Codice Civile.
Apposita Commissione Elettorale, composta da tre membri nominati dall’Assemblea, controlla l’elenco dei Soci con diritto di voto, predispone le schede elettorali e presiede alle elezioni.
Le votazioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel modo seguente:
a) hanno diritto al voto e sono eleggibili i Soci iscritti al C.I.F.T. da almeno sei mesi, in regola con il pagamento delle quote sociali. E’ ammesso il voto per delega scritta, limitatamente ad un solo voto più il proprio;
b) le liste dei candidati, anche se composte da un solo nominativo, devono essere depositate presso la Segreteria del C.I.F.T. almeno 3 mesi prima della data stabilita per le elezioni e verranno portate a conoscenza dei Soci tramite pubblicazione sul Notiziario Tematico e/o a mezzo posta, prima delle elezioni. Le liste non vincolano, comunque, la votazione libera di altri Soci;
c) ogni Socio elettore deve iscrivere sulla scheda, in chiare lettere, nome e cognome dei candidati ai quali vuole dare il voto o barrando le caselle corrispondenti ai nominativi prestampati. Le preferenze espresse non possono comunque superare il numero dei membri di cui si compone il singolo organo da eleggere;
d) terminata la consultazione elettorale, la Commissione redige apposito verbale e porta a conoscenza dei Soci i risultati definitivi.

e) le votazioni possono avvenire anche per posta ordinaria e ove la si considererà formalmente corretta anche per via elettronica, secondo quanto già previsto dalle Procedure Operative punto 3, facenti parte integrante del presente Statuto.

Risultano eletti, per i tre organismi collegiali, i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il Socio con maggiore anzianità sociale o, in caso di ulteriore parità, il Socio con maggiore anzianità anagrafica.

Art.11 – Il Consiglio Direttivo è composto di N° 9 = (nove) consiglieri. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo Cassiere; è facoltà del Consiglio Direttivo accorpare in un unico consigliere la figura di Segretario e di Economo Cassiere
b) può nominare il Presidente onorario e Soci onorari secondo quanto previsto dal precedente Art. 6 per i Soci onorari;
c) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dallo Statuto del C.I.F.T.;
d) designa i Collaboratori Tecnici preposti alle attività filateliche e sociali;
e) predispone il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico-finanziario da fare approvare prima dal Collegio dei Revisori e poi annualmente dai Soci;
f) stabilisce annualmente le quote sociali per i Soci e per gli altri aderenti di cui all’Art. 7;
g) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.I.F.T.;
h) mantiene i contatti, ai fini di una reciproca collaborazione, con altri Circoli o Associazioni aventi finalità analoghe;
i) delibera di associarsi con Enti ed Associazioni per meglio perseguire le finalità statutarie. Tale delibera dovrà essere ratificata alla prima Assemblea dei Soci;
j) delibera l’ammissione di nuovi Soci e delibera la trasmissione degli atti relativi ai provvedimenti disciplinari al Collegio dei Probiviri;
k) delibera la costituzione di Gruppi Tematici ed approva i relativi Regolamenti;
l) provvede alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari, decaduti o deceduti nel corso del triennio con i primi non eletti dell’ultima votazione, fino al limite di 1/3 dei membri. Altrettanto avviene per gli altri organismi collegiali;
m) redige e revisiona eventuali regolamenti atti a disciplinare alcune attività e servizi del C.I.F.T. sempre che non siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite la Segreteria, indifferentemente a mezzo lettera o per posta elettronica o, in casi urgenti, anche a mezzo telefono.

Art.12 – Il Presidente del C.I.F.T. viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed ha la legale rappresentanza del C.I.F.T. stesso.
Convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo.
Convoca le Assemblee dei Soci e ne esegue le deliberazioni.
E’ responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.I.F.T. .
Firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque il C.I.F.T. .
Espone all’Assemblea dei Soci la relazione organizzativa del C.I.F.T. .
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.13 – Il Segretario predispone, in collaborazione con l’Economo Cassiere, lo schema di Bilancio Preventivo e del Consuntivo della gestione del C.I.F.T. che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Tiene aggiornato il libro Soci ed i registri dei documenti contabili.
Provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art.14 – L’Economo Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, il Bilancio Preventivo ed il Consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e del libro inventario secondo la normativa vigente.
Prende in consegna i beni mobili del C.I.F.T. e mantiene aggiornato il relativo libro inventario.

Art.15 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal C.I.F.T., accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa.
I Revisori rimangono in carica tre anni e possono essere confermati o sostituiti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed elegge nel suo seno il Presidente.
I membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati o sostituiti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri giudica insindacabilmente, secondo equità e senza vincoli formali, ogni vertenza che coinvolge l’onorabilità e la correttezza dei Soci, ogni controversia tra Soci e C.I.F.T. o tra gli stessi Soci quando tale controversia abbia rilevanza per il C.I.F.T., e delibera le seguenti sanzioni:
a) la deplorazione;
b) la sospensione;
c) la espulsione.

Art.17 – Il Patrimonio del C.I.F.T. costituito dai beni mobili di proprietà e comunque acquisiti dal C.I.F.T. deve essere destinato al perseguimento dei fini Statutari.

Art.18 – Le entrate finanziarie del C.I.F.T. sono costituite:
a) dalle quote sociali dei Soci;
b) da eventuali elargizioni e lasciti da Enti o da Privati;
c) da eventuali contributi degli Enti Locali o di altri Enti Pubblici e Privati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art.19 – L’Esercizio finanziario decorre dal 1° ottobre al 30 settembre.
Nell’esercizio finanziario le somme relative alle attività complementari non possono essere prevalenti su quelle dell’attività istituzionale.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati in attività istituzionali nel successivo bilancio preventivo.
La responsabilità amministrativa della gestione del C.I.F.T. è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo secondo le norme previste dal Codice Civile.

Art.20 – Su richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei Soci, e per provate irregolarità nella gestione dell’Associazione, deve essere convocata una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci che può procedere alla nomina di un Socio quale Commissario straordinario per la gestione temporanea del C.I.F.T. .
Il Commissario Straordinario entro tre mesi dovrà indire l’Assemblea dei Soci per la elezione dei nuovi Organi statutari.
Qualora per ragioni di forza maggiore le elezioni non potessero essere indette nel corso della gestione commissariale, l’incarico di Commissario sarà automaticamente prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi.
Il Commissario Straordinario potrà eseguire soltanto atti di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Il C.I.F.T. cessa di esistere quando il numero di Soci si sarà ridotto a meno di 40 (quaranta) unità o per delibera dell’Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall’Art. 10.
I beni di proprietà seguiranno la destinazione deliberata dall’Assemblea con la maggioranza prevista dall’Art. 8 del presente Statuto.
Tutti i beni del C.I.F.T. dovranno essere destinati ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e comunque per finalità assistenziali o di pubblica utilità.
I beni concessi in uso dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

Art.22 – Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge che regolano la materia.

Il presente Statuto è stato approvato, articolo per articolo e poi nel suo complesso, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 23 maggio 2009 a Roma.

Successivamente modificato negli articoli 1-7-10-11dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il 4 dicembre 2021 a Roma.